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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Art. 7
Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL o all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.
L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio, da parte dei beneficiari, di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.
Il provvedimento di erogazione deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il conguaglio rispetto al trattamento previdenziale previsto dall'art. 1 verrà corrisposto dalla Regione una volta ottenuto il reintegro dell'indennità premio fine servizio da parte dell'INADEL o dell'indennità di buonuscita da parte dell'ENPAS.

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