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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a 1/ 12 dell'80% dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità premio servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e indipendentemente altresì da qualsiasi causa di cessazione.
Art. 2
I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d' impiego o di lavoro;
b) i servizi riconosciuti, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 Sito esterno, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;
c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente all'atto della cessazione del servizio del dipendente;
d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell' art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, come modificato dall'art. 37 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d' impiego o di lavoro.
I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL, a cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni relative lo consentano.
Nell'ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS o con l'INADEL, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi sono versate alla Regione, oppure, per disposizioni di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL od all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.
Art. 3
I collaboratori regionali interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda sei mesi prima della cessazione del servizio.
L'onere del riscatto viene determinato alla data di ricevimento della domanda e secondo le norme di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
Art. 4
Resta esclusa la corresponsione diretta dell'indennità da parte della Regione ogni qualvolta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore regionale abbia maturato il diritto al premio di fine servizio od emolumento analogo a carico dell'Istituto col quale è acceso il rapporto previdenziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.
Art. 5
Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29, concernente la " indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi ", in quanto compatibili con le norme della presente legge.
Art. 6
In quanto la materia non risulti superata o diversamente regolata dalla presente legge, conserva vigore la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37, concernente la " indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152/ 1968 Sito esterno ".
Art. 7
Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL o all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.
L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio, da parte dei beneficiari, di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.
Il provvedimento di erogazione deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il conguaglio rispetto al trattamento previdenziale previsto dall'art. 1 verrà corrisposto dalla Regione una volta ottenuto il reintegro dell'indennità premio fine servizio da parte dell'INADEL o dell'indennità di buonuscita da parte dell'ENPAS.
Art. 8
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1983 in L.350.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 , della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 14 dicembre 1982

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