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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

Art. 7
Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL o all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.
L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio da parte del beneficiario di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.
Il provvedimento di erogazione deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il conguaglio rispetto al trattamento previdenziale previsto dall'art. 1 verrà corrisposto dalla Regione una volta ottenuto il reintegro dell'indennità premio fine servizio da parte dell'INADEL o dell'indennità di buona uscita da parte dell'ENPAS.

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59, comma 56 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

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