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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 10
Procedura per il sorteggio
Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.
Le operazioni di sorteggio vengono ripetute a data predeterminata nella deliberazione di Giunta di cui all' articolo precedente per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice.
Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale, nonchè per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, dello stesso decreto.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

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