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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 12
Comitati di vigilanza
I comitati di vigilanza di cui all'articolo 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle Unità Sanitarie Locali.
Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, terzo comma.

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