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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 15
Posti conferibili
Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:
a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'Unità Sanitaria Locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente articolo 2;
d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'Unità Sanitaria Locale ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.
I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Unità Sanitarie Locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, ai vincitori del concorso.

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