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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 19
Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.
Il Comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonchè dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

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