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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 2
Attivazione delle procedure concorsuali
Le Unità Sanitarie Locali, con deliberazione del Comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:
a) del 1 gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno:
- ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
- ruolo amministrativo: tabella A;
b) del 1 luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- ruolo sanitario: tabelle H, L, M, e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N;
- ruolo tecnico: tabelle D, E;
- ruolo amministrativo: tabella B.
Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi indicati al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e del 31 agosto di cui al primo comma del successivo articolo 3.
Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Le richieste di indizione di concorsi per la assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il Comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'articolo 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

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