Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 23
Graduatoria dei trasferimenti
Le graduatorie relative ai trasferimenti sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.
Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.
In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alla lettera c) del precedente articolo 15.
Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle Unità Sanitarie Locali interessate e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice