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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 3
Indizione dei concorsi
La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità Sanitarie Locali, indice i concorsi nella prima seduta successiva al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo.
I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli sistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.
Ai fini di cui al precedente comma la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui deve riferirsi il concorso, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

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