LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59
NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 , IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982
Art. 32
Conservazione del posto
Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra Unità Sanitaria Locale della regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'Unità Sanitaria Locale di provenienza.