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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 4
Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente
Le Unità Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla Giunta regionale, in deroga ai termini previsti dal precedente art. 2, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente articolo 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.
La Giunta regionale, qualora riconosca la sussitenza delle esigenze di carattere urgente, indice il concorso semprechè i posti vacanti non possano essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

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