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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 44
Trasferimenti riservati
Nei concorsi indetti entro il 1 marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.
Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 22.
La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il Presidente della Giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.
I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

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