Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 46
Conferimento di incarichi per avviso pubblico
Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purchè messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.
Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.
L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.
Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'Unità Sanitaria Locale può stabilire, nel regolamento organico del personale, che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d' esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.
L'avviso deve avere la massima diffusione nei modi previsti dal precedente articolo 5 e deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Il conferimento dell'incarico non costituisce titolo di valutazione ai fini del concorso bandito.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

Espandi Indice