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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 8
Ammissione dei concorrenti
L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.
Ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.

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