LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59
NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 , IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982
Titolo III
ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE
Art. 24
Delega alle Unità Sanitarie Locali
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , è delegata alle Unità Sanitarie Locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:
- Ruolo sanitario: Tabella I, quadro 2 , profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria; tabella N, quadro 2 , profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria.
- Ruolo tecnico: tabella F, profilo professionale: operatori tecnici; tabella G, profilo professionale: agenti tecnici.
- Ruolo amministrativo: tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi; tabella D, profilo professionale: commessi. I relativi atti sono adottati dal Comitato di gestione.
Art. 25
Individuazione dei posti da ricoprire
Le Unità Sanitarie Locali individuano annualmente, con deliberazione del Comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente articolo 24.
Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.
La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il13u luglio alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.
Art. 26
Indizione delle selezioni
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento nonchè di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.
Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato sul Bolletino Ufficiale della Regione.
Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'articolo 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.
Art. 27
Commissione esaminatrice
La commissione esaminastrice è nominata dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ed è composta dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, che la presiede, o da un componente del Comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale, da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 28
Indizione ed espletamento delle selezioni per più Unità Sanitarie Locali
Le Unità Sanitarie Locali possono procedere congiuntamente all'indizione e all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo.
L'Unità Sanitaria Locale che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna Unità Sanitaria Locale interessata.
Art. 29
Norme applicabili
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti.
Le presenti disposizioni restano in vigore, semprechè compatibili, anche successivamente all'Accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .