LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59
NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 , IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982
Titolo IV
INCARICHI
Art. 30
Incarichi
I posti vacanti, purchè messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Salvo revoca o rinuncia, l'incarico cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.
Art. 31
Conferimento di incarichi
L'incarico è conferito dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa. Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra Unità Sanitaria Locale della regione o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico.
Art. 32
Conservazione del posto
Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra Unità Sanitaria Locale della regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'Unità Sanitaria Locale di provenienza.