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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Titolo V
Art. 33
Competenze della Regione
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, sono esercitate dalla Giunta regionale.
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 34
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale o a domanda del dipendente interessato.
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il Comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento.
Art. 35
Assegnazione di personale per soppressione del posto
Il personale di cui all'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d' ufficio l'Unità Sanitaria Locale alla quale il personale appartiene.
Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle Unità Sanitarie Locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni.
In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra Unità Sanitaria Locale della regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
Il personale trasferito da altra Unità Sanitaria Locale della regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'Unità Sanitaria Locale di precedente appartenenza.
Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.
Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.
Art. 36
Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico - scientifico
I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, su proposta dell'Ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico - scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:
a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;
b) i servizi interessati;
c) il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico scientifico.
L'autorizzazione è rilasciata con atto del Presidente della Giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla base dell'autorizzazione regionale i Comitati di gestione adottano i programmi e i relativi provvedimenti di comando.
Art. 37
Riammissione in servizio
La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, è presentata al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di precedente appartenenza. Il Comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussitenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato articolo 59, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.
L'Unità Sanitaria Locale comunica alla Giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
Art. 38
Trasferimento di collaboratori regionali comandati
I collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso Unità Sanitarie Locali possono esservi trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominaivi regionali è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'Unità Sanitaria Locale interessata.
L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.
Art. 39
Accordi a livello regionale
Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall' Accordo nazonale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale, dall'Associazione dei Comuni Italiani( ANCI) e dalle reppresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione del Consiglio regionale.

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