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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40
Adeguamento delle piante organiche provvisorie
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'articolo 15 comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno la Giunta regionale, su proposta delle Unità Sanitarie Locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.
Art. 41
Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario
In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, la Giunta regionale indice, su richiesta delle Unità Sanitarie Locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un' unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna Unità Sanitaria Locale.
La graduatoria unica regionale deve essere utlizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per Unità Sanitaria Locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.
I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.
Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui ai titoli I e II della presente legge.
Art. 42
Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base
Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli Oridini dei medici.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Art. 43
Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente
In applicazione delle norme di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla Giunta regionale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.
I posti vacanti in ciascuna Unità Sanitaria Locale sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla Unità Sanitaria Locale.
La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'articolo 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Art. 44
Trasferimenti riservati
Nei concorsi indetti entro il 1 marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.
Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 22.
La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il Presidente della Giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.
I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.
Art. 45
Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, i posti vacanti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.
Il Comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.
La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal Comitato di gestione e composta dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, che la presiede, o un componente da lui delegato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in comformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di alurea.
Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'Articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, è assegnato alle Unità Sanitarie Locali in comformità alle procedure di cui al precedente articolo 35.
Art. 46
Conferimento di incarichi per avviso pubblico
Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purchè messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.
Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.
L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.
Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'Unità Sanitaria Locale può stabilire, nel regolamento organico del personale, che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d' esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.
L'avviso deve avere la massima diffusione nei modi previsti dal precedente articolo 5 e deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Il conferimento dell'incarico non costituisce titolo di valutazione ai fini del concorso bandito.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.
Art. 47
Entrata in vigore della legge
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 - II comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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