LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59
NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 , IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982
INDICE
Titolo V - NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761
Art. 40 - Adeguamento delle piante organiche provvisorie
Art. 41 - Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario
Art. 42 - Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base
Art. 43 - Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente
Art. 44 - Trasferimenti riservati
Art. 45 - Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali
Art. 46 - Conferimento di incarichi per avviso pubblico
Art. 47 - Entrata in vigore della legge
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge La presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e in riferimento al decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali.
Il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente " Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 " nei successivi articoli della presente legge viene denominato decreto ministeriale.
Titolo I
CONCORSI DI ASSUNZIONE
Art. 2
Attivazione delle procedure concorsuali
Le Unità Sanitarie Locali, con deliberazione del Comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:
a) del 1 gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 :
- ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
- ruolo amministrativo: tabella A;
b) del 1 luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- ruolo sanitario: tabelle H, L, M, e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N;
- ruolo tecnico: tabelle D, E;
- ruolo amministrativo: tabella B.
Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi indicati al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e del 31 agosto di cui al primo comma del successivo articolo 3.
Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Le richieste di indizione di concorsi per la assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il Comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'articolo 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Art. 3
Indizione dei concorsi
La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità Sanitarie Locali, indice i concorsi nella prima seduta successiva al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo.
I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli sistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.
Ai fini di cui al precedente comma la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui deve riferirsi il concorso, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Art. 4
Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente
Le Unità Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla Giunta regionale, in deroga ai termini previsti dal precedente art. 2, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente articolo 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.
La Giunta regionale, qualora riconosca la sussitenza delle esigenze di carattere urgente, indice il concorso semprechè i posti vacanti non possano essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.
Art. 5
Diffusione dei bandi
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale, sulla base di disposizioni della Giunta regionale.
Art. 6
Domande di ammissione
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
Le domande devono essere accompagnate dalla indicazione delle Unità Sanitarie Locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.
L'indicazione può comprendere una o più o tutte le Unità Sanitarie Locali, elencate in ordine preferenziale.
Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un' assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.
Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Art. 7
Registrazione delle domande
Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di registrazione delle domande.
Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protcollo.
Nel protocollo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.
Art. 8
Ammissione dei concorrenti
L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.
Ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.
Art. 9
Commissione di sorteggio
La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale, designa il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato articolo 7.
Art. 10
Procedura per il sorteggio
Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.
Le operazioni di sorteggio vengono ripetute a data predeterminata nella deliberazione di Giunta di cui all' articolo precedente per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice.
Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale, nonchè per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, dello stesso decreto.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.
Art. 11
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a Consiglieri regionali o a componenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali della regione.
La Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle Unità Sanitarie Locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonchè ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione.
La Giunta regionale può individuare le Unità Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Regione.
Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Comitati di vigilanza
I comitati di vigilanza di cui all'articolo 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle Unità Sanitarie Locali.
Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, terzo comma.
Art. 13
Calendario e sede degli esami
Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati della sede e del calendario delle prove d' esame, scritte o pratiche, sia effettuata mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 14
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori
Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il Presidente trasmette alla Giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.
La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15
Posti conferibili
Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:
a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ;
b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'Unità Sanitaria Locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente articolo 2;
d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'Unità Sanitaria Locale ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.
I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Unità Sanitarie Locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, ai vincitori del concorso.
Art. 16
Assegnazione dei vincitori
Il Presidente della Giunta regionale, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, dispone l'assegnazione dei vincitori alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 17
Utilizzazione della graduatoria
Entro un anno dalla approvazione della graduatoria, le Unità Sanitarie Locali possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinucnia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente articolo 2 e quelli di nuova istituzione.
Il Presidente della Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo articolo 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti da ricoprire.
Art. 18
Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate
Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con Unità Sanitarie Locali della regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1978, n. 761 .
La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo articolo 24 deve essere corredata:
a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonchè l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma:
b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.
Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista la riserva di posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.
Art. 19
Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.
Il Comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonchè dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Art. 20
Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali
Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente articolo 15, lettera c), nonchè di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.
In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad Unità Sanitarie Locali che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.
I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.
L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Titolo II
TRASFERIMENTI
Art. 21
Pubblicazione dei posti disponibili
Ai fini dei trasferimenti di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle Unità Sanitarie Locali i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.
Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta regionale.
Art. 22
Domande di trasferimento
Le domande di trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale della regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inviate per conoscenza al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente articolo 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le Unità Sanitarie Locali richieste ancorchè non indicate nel bando di trasferimento.
Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.
Art. 23
Graduatoria dei trasferimenti
Le graduatorie relative ai trasferimenti sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.
Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.
In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alla lettera c) del precedente articolo 15.
Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle Unità Sanitarie Locali interessate e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Titolo III
ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE
Art. 24
Delega alle Unità Sanitarie Locali
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , è delegata alle Unità Sanitarie Locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:
- Ruolo sanitario: Tabella I, quadro 2 , profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria; tabella N, quadro 2 , profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria.
- Ruolo tecnico: tabella F, profilo professionale: operatori tecnici; tabella G, profilo professionale: agenti tecnici.
- Ruolo amministrativo: tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi; tabella D, profilo professionale: commessi. I relativi atti sono adottati dal Comitato di gestione.
Art. 25
Individuazione dei posti da ricoprire
Le Unità Sanitarie Locali individuano annualmente, con deliberazione del Comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente articolo 24.
Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.
La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il13u luglio alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.
Art. 26
Indizione delle selezioni
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento nonchè di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.
Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato sul Bolletino Ufficiale della Regione.
Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'articolo 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.
Art. 27
Commissione esaminatrice
La commissione esaminastrice è nominata dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ed è composta dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, che la presiede, o da un componente del Comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale, da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 28
Indizione ed espletamento delle selezioni per più Unità Sanitarie Locali
Le Unità Sanitarie Locali possono procedere congiuntamente all'indizione e all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo.
L'Unità Sanitaria Locale che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna Unità Sanitaria Locale interessata.
Art. 29
Norme applicabili
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti.
Le presenti disposizioni restano in vigore, semprechè compatibili, anche successivamente all'Accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Titolo IV
INCARICHI
Art. 30
Incarichi
I posti vacanti, purchè messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Salvo revoca o rinuncia, l'incarico cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.
Art. 31
Conferimento di incarichi
L'incarico è conferito dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa. Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra Unità Sanitaria Locale della regione o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico.
Art. 32
Conservazione del posto
Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra Unità Sanitaria Locale della regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'Unità Sanitaria Locale di provenienza.
Titolo V
NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761
Art. 33
Competenze della Regione
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , sono esercitate dalla Giunta regionale.
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 34
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale o a domanda del dipendente interessato.
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il Comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento.
Art. 35
Assegnazione di personale per soppressione del posto
Il personale di cui all'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d' ufficio l'Unità Sanitaria Locale alla quale il personale appartiene.
Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle Unità Sanitarie Locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra Unità Sanitaria Locale della regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
Il personale trasferito da altra Unità Sanitaria Locale della regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'Unità Sanitaria Locale di precedente appartenenza.
Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.
Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.
Art. 36
Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico - scientifico
I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, su proposta dell'Ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico - scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:
a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;
b) i servizi interessati;
c) il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico scientifico.
L'autorizzazione è rilasciata con atto del Presidente della Giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla base dell'autorizzazione regionale i Comitati di gestione adottano i programmi e i relativi provvedimenti di comando.
Art. 37
Riammissione in servizio
La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , è presentata al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di precedente appartenenza. Il Comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussitenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato articolo 59, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.
L'Unità Sanitaria Locale comunica alla Giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
Art. 38
Trasferimento di collaboratori regionali comandati
I collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso Unità Sanitarie Locali possono esservi trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominaivi regionali è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'Unità Sanitaria Locale interessata.
L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.
Art. 39
Accordi a livello regionale
Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall' Accordo nazonale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale, dall'Associazione dei Comuni Italiani( ANCI) e dalle reppresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione del Consiglio regionale.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40
Adeguamento delle piante organiche provvisorie
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'articolo 15 comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la Giunta regionale, su proposta delle Unità Sanitarie Locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.
Art. 41
Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario
In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , la Giunta regionale indice, su richiesta delle Unità Sanitarie Locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un' unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna Unità Sanitaria Locale.
La graduatoria unica regionale deve essere utlizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per Unità Sanitaria Locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.
I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.
Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui ai titoli I e II della presente legge.
Art. 42
Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base
Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli Oridini dei medici.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Art. 43
Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente
In applicazione delle norme di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla Giunta regionale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.
I posti vacanti in ciascuna Unità Sanitaria Locale sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla Unità Sanitaria Locale.
La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'articolo 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Art. 44
Trasferimenti riservati
Nei concorsi indetti entro il 1 marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.
Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 22.
La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il Presidente della Giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.
I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.
Art. 45
Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , i posti vacanti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.
Il Comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.
La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal Comitato di gestione e composta dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, che la presiede, o un componente da lui delegato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in comformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di alurea.
Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'Articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , è assegnato alle Unità Sanitarie Locali in comformità alle procedure di cui al precedente articolo 35.
Art. 46
Conferimento di incarichi per avviso pubblico
Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purchè messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.
Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.
L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.
Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'Unità Sanitaria Locale può stabilire, nel regolamento organico del personale, che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d' esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.
L'avviso deve avere la massima diffusione nei modi previsti dal precedente articolo 5 e deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Il conferimento dell'incarico non costituisce titolo di valutazione ai fini del concorso bandito.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.
Art. 47
Entrata in vigore della legge
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 - II comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 18 dicembre 198