LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 62
INTERVENTO DELLA REGIONE PER LA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CONVERSIONE DEL PATRIMONIO DEI DISCIOLTI ENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 30 dicembre 1982
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna, al fine di accelerare e razionalizzare la costruzione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie, previste dal Piano Sanitario Regionale, attraverso la conversione dei patrimoni già appartenenti agli enti sanitari disciolti ed individuati dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , può assegnare ai Comuni nel cui territorio saranno allocati i nuovi investimenti, somme in anticipazione. Dette somme in anticipazione sono recuperate nei termini indicati nel successivo articolo.
Per le finalità di cui al precedente comma è istituito un apposito fondo di rotazione.