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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 62

INTERVENTO DELLA REGIONE PER LA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CONVERSIONE DEL PATRIMONIO DEI DISCIOLTI ENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 30 dicembre 1982

Art. 2
Fondo di rotazione
Il fondo è ripartito fra i Comuni di cui all'articolo 1 che ne fanno richiesta entro il 30 giugno di ogni anno ed in fase di prima applicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I Comuni devono presentare contestualmente la delibera di approvazione del progetto di massima ed esecutivo per la costruzione di opere di edilizia sanitaria o la delibera di approvazione dell'acquisizione di attrezzature sanitarie, nonchè la delibera di approvazione del piano di vendita o di conversione del patrimonio immobiliare sanitario in patrimonio comunale. Detta delibera deve contenere l'impegno espresso per la restituzione alla Regione del valore dell'anticipazione effettuata, salvo quanto disposto nel successivo comma.
Il patrimonio da cedere o da convertire può appartenere anche a Comune diverso da quello richiedente la anticipazione, purchè compreso nella stessa Unità Sanitaria Locale.
L'ammontare dell'anticipazione non potrà eccedere l'80% dell'importo del valore dell'immobile da cedere o convertire risultante dall'atto deliberativo di approvazione del piano di vendita o di conversione di cui al primo comma.
I fondi sono assegnati ai Comuni con atto del Consiglio regionale. Tali fondi sono registrati in un apposito capitolo della entrata denominato " Riscossione della anticipazione regionale per la trasformazione di patrimonio sanitario" da iscriversi nel titolo 5 , categoria 2a " Altre accensioni di prestiti", del bilancio comunale.
Il trasferimento dei fondi al bilancio del Comune avverrà mediante decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, solo dopo che le spese per le attrezzature e le opere di edilizia sanitaria sono state liquidate dagli organi comunali.
In corrispondenza della riscossione è assunto dallo stesso Comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione della somma alla Regione Emilia - Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente all'avvenuta alienazione e comunque entro il terzo anno dalla data di riscossione. Tale obbligo è assunto sul capitolo di spesa " Restituzione della anticipazione per la trasformazione del patrimonio sanitario" da iscriversi nel titolo 3 , categoria 2a - " Altri rimborsi di prestiti" del bilancio comunale.
Qualora il Comune impegnato a vendere o trasformare il patrimonio sanitario non sia lo stesso che riceve l'anticipazione. l'obbligato principale alla restituzione dell'anticipazione è il Comune che l'ha ricevuta, mentre il Comune che si è impegnato a vendere o a trasformare è tenuto a versare all'obbligato principale le somme ricavate dalla vendita o dalla conversione dei beni del patrimonio sanitario entro gli stessi termini di scadenza previsti per la restituzione dell'anticipazione.

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