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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 62

INTERVENTO DELLA REGIONE PER LA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CONVERSIONE DEL PATRIMONIO DEI DISCIOLTI ENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 30 dicembre 1982

Art. 3
Norma finanziaria
Per la attivazione ed il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 2 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 " Fondo di rotazione regionale per la trasformazione del patrimonio sanitario" che è dotato dello stanziamento di Lire 10.000.000.000 mediante lo storno di parti importo dal Fondo Globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo nell'apposita voce n. 5 bis dell'elenco n. 5 allegato alla Legge di Bilancio, come modificato dall'art. 3 punto b) della LR 6 settembre 1982, n. 45 di assestamento del Bilancio.
Le restituzioni delle somme anticipate sono introitate su di un apposito capitolo della parte entrata del Bilancio di previsione che assume la seguente denominazione " Recupero dai Comuni di somme derivanti dalla gestione del fondo di rotazione per la trasformazione del patrimonio sanitario". In corrispondenza di tali recuperi sono disposte nuove autorizzazioni di spese sul fondo di rotazione, con legge di Bilancio o di variazione di Bilancio.

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