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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 62

INTERVENTO DELLA REGIONE PER LA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CONVERSIONE DEL PATRIMONIO DEI DISCIOLTI ENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 5 maggio 1990 n. 40

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Fondo di rotazione
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia-Romagna, al fine di accelerare e razionalizzare la costruzione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie, previste dal Piano Sanitario Regionale, attraverso la conversione dei patrimoni già appartenenti agli enti sanitari disciolti ed individuati dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, può assegnare ai Comuni nel cui territorio saranno allocati i nuovi investimenti, somme in anticipazione. Dette somme in anticipazione sono recuperate nei termini indicati nel successivo articolo.
Per le finalità di cui al precedente comma è istituito un apposito fondo di rotazione.
Art. 2

(sostituito comma 6 da art. 1 L.R. 5 maggio 1990 n. 40)

Fondo di rotazione
Il fondo è ripartito fra i Comuni di cui all'articolo 1 che ne fanno richiesta entro il 30 giugno di ogni anno ed in fase di prima applicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I Comuni devono presentare contestualmente la delibera di approvazione del progetto di massima ed esecutivo per la costruzione di opere di edilizia sanitaria o la delibera di approvazione dell'acquisizione di attrezzature sanitarie, nonché la delibera di approvazione del piano di vendita o di conversione del patrimonio immobiliare sanitario in patrimonio comunale. Detta delibera deve contenere l'impegno espresso per la restituzione alla Regione del valore dell'anticipazione effettuata, salvo quanto disposto nel successivo comma.
Il patrimonio da cedere o da convertire può appartenere anche a Comune diverso da quello richiedente la anticipazione, purché compreso nella stessa Unità Sanitaria Locale.
L'ammontare dell'anticipazione non potrà eccedere l'80% dell'importo del valore dell'immobile da cedere o convertire risultante dall'atto deliberativo di approvazione del piano di vendita o di conversione di cui al primo comma.
I fondi sono assegnati ai Comuni con atto del Consiglio regionale. Tali fondi sono registrati in un apposito capitolo della entrata denominato "Riscossione della anticipazione regionale per la trasformazione di patrimonio sanitario" da iscriversi nel titolo 5, categoria 2ª "Altre accensioni di prestiti", del bilancio comunale.
Il trasferimento dei fondi al bilancio del Comune avverrà mediante decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, solo dopo che le spese per le attrezzature e le opere di edilizia sanitaria sono state liquidate dagli organi comunali.
In corrispondenza della riscossione è assunto dallo stesso Comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione della somma alla Regione Emilia-Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente all'avvenuta alienazione e comunque entro l'ottavo anno dalla data di riscossione delle somme erogate dalla Regione Emilia-Romagna. Tale obbligo è assunto sul Capitolo di spesa "Restituzione del patrimonio sanitario" da iscriversi nel Titolo III, categoria 2ª - "altri rimborsi di prestiti" del bilancio comunale.
Qualora il Comune impegnato a vendere o trasformare il patrimonio sanitario non sia lo stesso che riceve l'anticipazione, l'obbligato principale alla restituzione dell'anticipazione è il Comune che l'ha ricevuta, mentre il Comune che si è impegnato a vendere o a trasformare è tenuto a versare all'obbligato principale le somme ricavate dalla vendita o dalla conversione dei beni del patrimonio sanitario entro gli stessi termini di scadenza previsti per la restituzione dell'anticipazione.
Art. 3
Norma finanziaria
Per la attivazione ed il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 2 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 "Fondo di rotazione regionale per la trasformazione del patrimonio sanitario "che è dotato dello stanziamento di Lire 10.000.000.000 mediante lo storno di pari importo dal Fondo Globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo nell'apposita voce n. 5 bis dell'elenco n. 5 allegato alla Legge di Bilancio, come modificato dall'art. 3 punto b) della L.R. 6 settembre 1982, n. 45 di assestamento del Bilancio.
Le restituzioni delle somme anticipate sono introitate su di un apposito capitolo della parte entrata del Bilancio di previsione che assume la seguente denominazione "Recupero dai Comuni di somme derivanti dalla gestione del fondo di rotazione per la trasformazione del patrimonio sanitario". In corrispondenza di tali recuperi sono disposte nuove autorizzazioni di spese sul fondo di rotazione, con legge di Bilancio o di variazione di Bilancio.
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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