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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1982, n. 63

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1982, N. 43 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CONSORZI DI COOPERATIVE DI PESCATORI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI OPERE, DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA"

(Legge di interpretazione autentica. Vedi l'art. 1 della L.R. 30 agosto 1982 n. 43)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 30 dicembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 43, devono essere interpretate nel senso che i contributi da esse previsti possono essere concessi per le iniziative stabilite dalla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, e ove ricorrano i requisiti di ammissibilità di cui alla stessa legge, quali che siano gli enti e gli organismi erogatori di contributi originari, purchè questi non superino, anche in cumulo fra di loro, il 50% complessivo del costo dell'iniziativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1982

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