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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 1
Oggetto della legge
La presente legge detta norma per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, la legge disciplina:
- la ripartizione delle funzioni, comprese quelle già esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dagli Ufficiali sanitari, dai Veterinari di Comuni e di Consorzi, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
- il riordino di organi collegiali sanitari operanti nelle materie disciplinate dalla legge;
- l'organizzazione e il funzionamento dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale incaricati dello svolgimento delle funzioni.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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