Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 16
Associazioni di volontariato
Nello svolgimento dei compiti demandati alle Unità Sanitarie Locali dalla presente legge, le stesse possono stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante convezioni, con le associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e secondo le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2.
Le Unità Sanitarie Locali possono altresì stipulare con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni, a titolo volontaristico gratuito, per disciplinare le prestazioni delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Espandi Indice