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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 2
Funzioni d'indirizzo
Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica attinenti ad esigenze di uniformità, anche in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, spettano alla Regione e vengono esercitate mediante atti della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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