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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 20
Organizzazione del servizio di igiene pubblica
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale organizza il servizio di igiene pubblica assicurandone l'autonomia tecnico-funzionale.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 19, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio di igiene pubblica.
Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b),c),e), f) ed o) dell'articolo 19 e per eventuali interventi di prevenzione aventi carattere di urgenza, le Unità Sanitarie Locali provvedono ad assicurare una attività di guardia igienica permanente, con turni di reperibilità prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5, il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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