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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 47
Trasferimento del personale
Il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali avviene in applicazione dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
I termini previsti dall'articolo 6, quinto comma, lettera d), e sesto comma della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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