Art. 48
Adeguamento dei regolamenti comunali in materia sanitaria
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a adeguare i rispettivi regolamenti locali di igiene e sanità ed i regolamenti del servizio veterinario, anche ai fini del coordinamento degli stessi con il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.
Note del Redattore:
Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".
Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.