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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1982, n. 47

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 10

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
A conferma dei valori solennemente enunciati nel preambolo dello Statuto regionale, e a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera m) dello stesso Statuto, è istituito il Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.
Il Comitato ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime cadute nell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944; e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, di pace, di democrazia, di giustizia sociale, di cooperazione e di solidarietà internazionale.
Il Comitato svolge ogni attività necessaria od opportuna al conseguimento dello scopo istituzionale. Può inoltre partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o complementari.
Art. 2

(modificato secondo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)

Il Comitato è retto da uno Statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale, sentiti gli altri enti che vi partecipano di diritto.
Partecipano di diritto al Comitato:
- la Regione Emilia-Romagna;
- il Comune di Marzabotto;
- il Comune di Grizzana;
- il Comune di Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna.
Lo Statuto garantisce la presenza di rappresentanti dei familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
Lo Statuto disciplina la composizione degli organi collegiali e le nomine in modo da assicurare la complessiva rappresentanza e partecipazione di tutte le forze politiche che si riconoscono negli scopi del Comitato e negli ideali della Resistenza, nonché dei rappresentanti di familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
Art. 3

(modificato primo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)

I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:
- della Regione Emilia-Romagna;
- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna;
- di altri enti pubblici;
nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.
La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, nonché dell'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comitato invia entro il mese di dicembre al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il Comitato invia altresì al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.
Art. 4

(modificato primo comma e abrogato secondo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)

Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo.
abrogato.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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