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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1982, n. 47

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 10

L.R. 3 marzo 2016, n. 3

Art. 3

(modificato primo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)

1. I proventi del Comitato sono costituiti dai contributi:
- della Regione Emilia-Romagna;
- dei Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna;
- di altri enti pubblici;
nonché da lasciti, donazioni, elargizioni di persone, associazioni ed enti privati.
2. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a norma della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, nonché dell'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comitato invia entro il mese di dicembre al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno e dei programmi di massima da realizzare nell'anno successivo. Il Comitato invia altresì al Consiglio e alla Giunta regionali e agli altri enti che vi partecipano di diritto copia dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.

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