LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1982, n. 47
ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO
Art. 4
(modificato primo comma e abrogato secondo comma da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 10)
1. Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferiti in seno al Comitato, sono coperti a titolo gratuito. Non sono consentiti compensi, ma solo rimborsi di spese documentate per attività e prestazioni effettuate in rappresentanza del Comitato stesso, purché preventivamente autorizzate, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo.
2. abrogato.