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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 16 dicembre 1982

Art. 8
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1983 in L.350.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 dello stesso esercizio.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 , della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale interessato.

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