Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.
(1)
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
(2)
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e indipendentemente altresì da qualsiasi causa di cessazione.
Art. 2
I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego o di lavoro;
b) i servizi riconosciuti, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 , nel testo vigente all'atto della cessazione del servizio del dipendente;
c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente all'atto della cessazione del servizio del dipendente;
I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL, a cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni relative lo consentano.
Nell'ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS o con l'INADEL, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi sono versate alla Regione, oppure, per disposizioni di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL od all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.
Art. 3
I collaboratori regionali interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda sei mesi prima della cessazione del servizio.
L'onere del riscatto viene determinato alla data di ricevimento della domanda e secondo le norme di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
Art. 4
Resta esclusa la corresponsione diretta dell'indennità da parte della Regione ogni qualvolta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore regionale abbia maturato il diritto al premio di fine servizio ed emolumento analogo a carico dell'Istituto col quale è acceso il rapporto previdenziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.
abrogato
Art. 7
Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL o all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopraindicati.
L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio da parte del beneficiario di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.
Il provvedimento di erogazione deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il conguaglio rispetto al trattamento previdenziale previsto dall'art. 1 verrà corrisposto dalla Regione una volta ottenuto il reintegro dell'indennità premio fine servizio da parte dell'INADEL o dell'indennità di buona uscita da parte dell'ENPAS.
abrogato
abrogato