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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

abrogato Sito esterno

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59, comma 56 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

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