Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58

OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali - prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio. (1)
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale. (2)
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e indipendentemente altresì da qualsiasi causa di cessazione.
Art. 2

(abrogata lett. d) comma 1 da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego o di lavoro;
b) i servizi riconosciuti, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 Sito esterno, nel testo vigente all'atto della cessazione del servizio del dipendente;
c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente all'atto della cessazione del servizio del dipendente;
d) abrogata.
I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento INADEL, a cura dell'INADEL stesso, ove le disposizioni relative lo consentano.
Nell'ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'ENPAS o con l'INADEL, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi sono versate alla Regione, oppure, per disposizioni di legge della Repubblica o della Regione, all'INADEL od all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.
Art. 3
I collaboratori regionali interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda sei mesi prima della cessazione del servizio.
L'onere del riscatto viene determinato alla data di ricevimento della domanda e secondo le norme di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
Art. 4
Resta esclusa la corresponsione diretta dell'indennità da parte della Regione ogni qualvolta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore regionale abbia maturato il diritto al premio di fine servizio ed emolumento analogo a carico dell'Istituto col quale è acceso il rapporto previdenziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.
abrogato
abrogato Sito esterno
abrogato
abrogato
abrogato

Note del Redattore:

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 59, comma 56 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.

In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

Espandi Indice