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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 2

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 17 gennaio 1983

Art. 4
L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2, avverrà per pubblico concorso articolato in due fasi:
a) partecipazione a corsi di formazione finalizzati, nel limite del numero di partecipanti previsto, dei candidati che abbiano superato le prove selettive per l'ammissione al corso attinenti il campo di attività ed i profili delle qualifiche;
b) valutazione del merito dei candidati in possesso dell' attestazione dell'effettiva regolare partecipazione ai corsi, accertato in base a prove scritte e orali ed alla valutazione dei titoli professionali e di servizio.
Con propri atti il Consiglio regionale determina:
- il regolamento tipo riferito alle prove per l'ammissione ai corsi;
- le tipologie ed ed i moduli formativi dei corsi;
- le caratteristiche delle prove finali;
- l'articolazione delle prove e dei corsi secondo il campo di attività ed i profili delle qualifiche.
L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2 può altresì avvenire per il personale regionale ai sensi di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, attraverso l'ammissione a corsi e prove d' esame.
Con propri atti il Consiglio regionale provvede altresì alla definizione della composizione ed alla nomina delle Commissioni esaminatrici, nonchè alle determinazioni relative alla misura ed alle condizioni per la concessione ai partecipanti ai corsi di assegni di studio e di indennità per le spese di vitto e alloggio ove non sia prevista l'assunzione diretta delle dette spese a carico della Regione.

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