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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 2

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 17 gennaio 1983

Art. 5
Le norme di cui all'art. 4 si applicano altresì per tutti i posti messi a concorso relativamente alle altre qualifiche previste dalla presente legge con riferimento al VI livello od a livelli retributivi superiori.
L'accesso alle qualifiche di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge del personale con incarico a tempo indeterminato cui sia prevista l'attribuzione delle dette qualifiche, potrà avere luogo unicamente sulla base del superamento delle prove previste al primo comma dell'art. 4.
Con il medesimo atto con il quale sono fissati i moduli formativi dei corsi può essere prevista la facoltà della Giunta regionale di autorizzare lo sviluppo di iter formativi differenziati in rapporto all'esperienza specifica di lavoro o al grado di specializzazione già acquisita da parte dei candidati ammessi a partecipare ai corsi.

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