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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 2

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 17 gennaio 1983

Art. 6
In sede di prima applicazione della presente legge e, pertanto, in riferimento ai posti messi a concorso a norma della presente legge, è ammesso a partecipare, purchè in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, il personale che presti servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d' opera intellettuale presso la Regione, i Comitati comprensoriali, il Circondario di Rimini.
Il requisito dell'età deve essere peraltro posseduto al momento in cui iniziò il rapporto con la Regione.

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