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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 17/01/1983

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 2

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 17 gennaio 1983

Art. 4
L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2, avverrà per pubblico concorso articolato in due fasi:
a) partecipazione a corsi di formazione finalizzati, nel limite del numero di partecipanti previsto, dei candidati che abbiano superato le prove selettive per l'ammissione al corso attinenti il campo di attività ed i profili delle qualifiche;
b) valutazione del merito dei candidati in possesso dell' attestazione dell'effettiva regolare partecipazione ai corsi, accertato in base a prove scritte e orali ed alla valutazione dei titoli professionali e di servizio.
Con propri atti il Consiglio regionale determina:
- il regolamento tipo riferito alle prove per l'ammissione ai corsi;
- le tipologie ed ed i moduli formativi dei corsi;
- le caratteristiche delle prove finali;
- l'articolazione delle prove e dei corsi secondo il campo di attività ed i profili delle qualifiche.
L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2 può altresì avvenire per il personale regionale ai sensi di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, attraverso l'ammissione a corsi e prove d' esame.
Con propri atti il Consiglio regionale provvede altresì alla definizione della composizione ed alla nomina delle Commissioni esaminatrici, nonchè alle determinazioni relative alla misura ed alle condizioni per la concessione ai partecipanti ai corsi di assegni di studio e di indennità per le spese di vitto e alloggio ove non sia prevista l'assunzione diretta delle dette spese a carico della Regione.

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