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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1983, n. 2

VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 17 gennaio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Con la presente legge sono attuati gli adeguamenti alla dotazione organica che rivestono carattere di urgenza ai fini dell' individuazione di professionalità a particolare specializzazione con specifico riferimento ai compiti di programmazione, di intervento in campo informativo e informatico, di organizzazione e gestione del personale, di formazione dei quadri, di intervento nei settori della divulgazione agricola, della difesa del suolo e forestale.
Art. 2
Sono istituite le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti al VI livello retributivo e il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle
qualifiche funzionali medesime:
- consigliere operatore di centro elettronico 2
- consigliere informativo 16
- consigliere in materia di organizzazione, procedure e metodi 10
- consigliere in materia di informazione e documentazione 13
- consigliere in materia di divulgazione agricola 2
Sono istituite le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti al VII livello retributivo e il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche funzionali medesime:
- istruttore informativo 95
- istruttore informatico 13
- istruttore in materia di gestione e manutenzione di reti locali e hardware 3
- istruttore in materia di organizzazione, procedure e metodi 6
- istruttore in materia di formazione 10
- istruttore in materia di divulgazoine agricola 10
- istruttore forestale 6
- istruttore in materia di risorse idriche e difesa del suolo 9
Sono istituite le seguenti qualifiche funzionali corrispondenti all'VIII livello retributivo e il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche funzionali medesime:
- esperto informativo 25
- esperto in materia di programmazione regionale 10
- esperto analista di sistemi informatici 8
- esperto analista di hardware 3
- esperto in materia di organizzazione, procedure e metodi 3
- esperto in materia di gestione del personale 3
- esperto formatore 5
- esperto in materia di divulgazione agricola 7
- esperto forestale 6
- esperto in materia di risorse idriche e difesa del suolo 8
L'ambito professionale ed il campo di attività delle qualifiche funzionali istituite sono definiti nell'allegato A.
I titoli culturali e professionali richiesti per l'accesso a ciascuna delle suddette qualifiche sono stabiliti nell'allegato C.
Art. 3
Il numero dei posti del ruolo unico regionale è aumentato di quelli indicati a fianco di ciascuna delle seguenti qualifiche funzionali già istituite:
- consigliere amministrativo 2
- consigliere contabile 2
- consigliere in materia di beni e attività culturali e ambientali 8
- istruttore ingegnere/ architetto 1
- istruttore in materia di controllo e risanamento ambientale 4
- esperto di informatica 4
- esperto in materia di beni e attività culturali e ambientali 1
Art. 4
L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2, avverrà per pubblico concorso articolato in due fasi:
a) partecipazione a corsi di formazione finalizzati, nel limite del numero di partecipanti previsto, dei candidati che abbiano superato le prove selettive per l'ammissione al corso attinenti il campo di attività ed i profili delle qualifiche;
b) valutazione del merito dei candidati in possesso dell' attestazione dell'effettiva regolare partecipazione ai corsi, accertato in base a prove scritte e orali ed alla valutazione dei titoli professionali e di servizio.
Con propri atti il Consiglio regionale determina:
- il regolamento tipo riferito alle prove per l'ammissione ai corsi;
- le tipologie ed ed i moduli formativi dei corsi;
- le caratteristiche delle prove finali;
- l'articolazione delle prove e dei corsi secondo il campo di attività ed i profili delle qualifiche.
L'accesso alle qualifiche istituite a norma dell'art. 2 può altresì avvenire per il personale regionale ai sensi di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, attraverso l'ammissione a corsi e prove d' esame.
Con propri atti il Consiglio regionale provvede altresì alla definizione della composizione ed alla nomina delle Commissioni esaminatrici, nonchè alle determinazioni relative alla misura ed alle condizioni per la concessione ai partecipanti ai corsi di assegni di studio e di indennità per le spese di vitto e alloggio ove non sia prevista l'assunzione diretta delle dette spese a carico della Regione.
Art. 5
Le norme di cui all'art. 4 si applicano altresì per tutti i posti messi a concorso relativamente alle altre qualifiche previste dalla presente legge con riferimento al VI livello od a livelli retributivi superiori.
L'accesso alle qualifiche di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge del personale con incarico a tempo indeterminato cui sia prevista l'attribuzione delle dette qualifiche, potrà avere luogo unicamente sulla base del superamento delle prove previste al primo comma dell'art. 4.
Con il medesimo atto con il quale sono fissati i moduli formativi dei corsi può essere prevista la facoltà della Giunta regionale di autorizzare lo sviluppo di iter formativi differenziati in rapporto all'esperienza specifica di lavoro o al grado di specializzazione già acquisita da parte dei candidati ammessi a partecipare ai corsi.
Art. 6
In sede di prima applicazione della presente legge e, pertanto, in riferimento ai posti messi a concorso a norma della presente legge, è ammesso a partecipare, purchè in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'età, il personale che presti servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d' opera intellettuale presso la Regione, i Comitati comprensoriali, il Circondario di Rimini.
Il requisito dell'età deve essere peraltro posseduto al momento in cui iniziò il rapporto con la Regione.
Art. 7
La legge di bilancio determina, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, l'entità della spesa relativa alle attività di selezione e formative, alle indennità e agli assegni di studio di cui all'articolo 4.
Art. 8
Per l'assolvimento delle funzioni in campo informativo ed in materia di programmazione di interesse regionale sono istituiti nuclei operativi decentrati.
La prima dotazione organica di tali nuclei operativi sarà costituita di posti istituiti con la presente legge.
Art. 9
Sono approvati gli allegati A), B) e C) che, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 modificano l'allegato C) alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 gennaio 1983

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