LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, N. 42, RECANTE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 21 gennaio 1983
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nella tabella " A" allegata alla Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, e relativo riepilogo dei requisiti obbligati, alla voce " 2.04", le relative sottovoci
" 2.041"
e " 2.042"
sono sostituite come segue: "voce 2.041 - uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un bagno comune completo su ogni piano in cui vi siano camere prive di bagno privato (3) (4) (5)."
" voce 2.042 - uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un bagno comune completo su ogni piano in cui vi siano camere prive di bagno privato (1) (2)."
Art. 2
Nelle tabelle " A" e " B" e relativi riepiloghi dei requisiti obbligati, allegati alla Legge regionale n. 42/ 1981, è soppressa la voce
" 2.06"
concernente la " chiamata di allarme in tutti i bagni privati e comuni" e conseguentemente viene soppresso il relativo punteggio.Art. 3
Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede d' ufficio alla revisione della classifica che sia stata assegnata alle aziende alberghiere soltanto in funzione della mancanza congiunta o disgiunta dei requisiti obbligati di cui alle voci " 2.04" e " 2.06", in relazione alle modifiche introdotte con i precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
Norma transitoria
Fino al 31 dicembre 1983 le aziende alberghiere della regione possono mantenere la precedente denominazione e relativo segno distintivo corrispondenti alla classifica per categorie posseduta al 31 dicembre 1982.
Gli obblighi di cui all'art. 3, commi secondo e terzo, della Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, decorrono dall'1 gennaio 1984.
Art. 5
L'art. 14 della Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42 è modificato sostituendo al terzo comma, ultimo rigo, la frase
" entro il 31 dicembre 1984"
con la seguente frase " entro il 30 giugno 1985".
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'attuazione della pesente legge e ammontanti a L.150.000.000 per l'esercizio finanziario 1983, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi che saranno stanziati sul capitolo 25750 in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.
La denominazione del suddetto capitolo verrà modificata nel modo seguente:
"Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di classifica alberghiera (Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42
Il riparto dei fondi di cui sopra avverrà con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della Legge regionale 30 novembre 1981, n. 42.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 gennaio 1983
Note del Redattore:
La presente legge è di pura modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42 . Al riguardo si specifica che dal 18/09/07 risulta abrogata la L.R. 30 novembre 1981 n. 42 a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07 (ex art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16)