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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 1
Finalità e obiettivi
Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, la Regione e gli Enti locali pronuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto e che impediscono lo sviluppo della personalità e l'inserimento nella società e nel lavoro nonchè a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e il costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.
Gli interventi previsti dalla presente legge favoriscono altresì:
1) la valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali della scuola di cui al DPR 21 maggio 1974, n. 416 Sito esterno e successive modificazioni;
2) il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici, formativi, socio - sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
3) il riequilibrio delle situazioni scolastiche e formative attraverso interventi particolarmente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità e culturali, nelle zone depresse e quelle in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio.

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