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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 10
Ripartizione dei fondi per il diritto allo studio
Per conseguire le finalità del programma per il diritto allo studio sono istituiti:
a) il fondo per il finanziamento delle funzioni in materia di diritto allo studio già di competenza regionale e attribuite ai Comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) il fondo per il finanziamento di specifici piani di intervento finalizzati a:
- realizzare progetti volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico;
- qualificare e sviluppare servizi collettivi, mense, trasporti e servizi residenziali;
- assicurare l'accesso e la frequenza in ogni ordine e grado di scuola dei soggetti portatori di handicaps;
c) il fondo per favorire le attività educative programmate dai Comuni in ambito extrascolastico ai sensi dell'art. 4;
d) il fondo per le attività corsuali per adulti di cui all'art. 5;
e) il fondo per le attività volte ad assicurare il diritto allo studio nell'ambito della formazione professionale, ai sensi della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
Il fondo di cui alla lettera a) è ripartito fra i Comuni, entro il 30 gennaio di ogni anno, in base alla popolazione scolastica residente, al numero degli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore, al numero dei plessi scolastici e alle caratteristiche territoriali e sociali dei Comuni.
I fondi di cui alla lettera b) e c) sono ripartiti fra i Comuni in base a criteri stabiliti annualmente per l'attivazione dei piani col concorso delle Province e del Comitato circondariale di Rimini, che, a questo fine, coordinano i Comuni e stabiliscono rapporti con i Consigli scolastici distrettuali.
La ripartizione dei fondi di cui alla lettera d) fra le Province e il Comitato circondariale di Rimini avviene in base a criteri stabiliti annualmente.
Il fondo di cui alla lettera e) è ripartito fra i Comuni sede di Centro formativo pubblico e/ o convenzionato.
I criteri di ripartizione e la suddivisione dei fondi sono deliberati dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare.

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