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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 11
Compiti delle Province
Le funzioni amministrative di cui all'art. 5 sono delegate alle Province ed al Circondario di Rimini.
L'esercizio delle funzioni delegate concerne in particolare:
- la promozione e il coordinamento degli interventi educativi per adulti attuati dai Comuni e da altri enti e organismi pubblici che non abbiano fini di lucro;
- la predisposizione dei piani annuali in ordine alle attività corsuali per adulti;
- l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- la verifica delle attività in ordine alla attuazione del piano annuale.
I piani annuali sono predisposti in conformità dei criteri stabiliti dalla Regione, tenuto conto delle priorità indicate dai Consigli scolastici distrettuali e sentiti i Comuni interessati.

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