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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 14
Esercizio delle funzioni delegate
La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate; le Province e i Comuni le esercitano con le funzioni loro proprie nella stessa materia. A tal fine, il Consiglio e la Giunta regionale possono impartire direttive agli enti delegati.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'attuazione di un intervento spettante nell'esercizio di funzioni delegate o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge o per direttive vincolanti, la Giunta regionale assegna all'ente delegato un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente il quale, può sostituirsi all'ente inadempiente.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

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