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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 15
Servizi di trasporto
I servizi di trasporto degli alunni di cui all'art. 2 sono organizzati dai Comuni di residenza sulla base di un piano che essi predispongono annualmente anche al fine di integrarli nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto.
I servizi di trasporto di cui all'art. 3 consistono invece, di norma, in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari, salvo che le località in cui l'Istituto di scuola secondaria superiore o il Centro di formazione professionale non siano raggiungibili con detti mezzi.
Per l'organizzazione dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere previsto anche l'utilizzo di mezzi di trasporto di istituti scolastici o di centri formativi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche, che siano svolte fuori dal territorio comunale, ovvero per le attività educative e ricreative, di cui al precedente articolo 4.

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