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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 17
Servizi residenziali
I Comuni, sede di scuola secondaria superiore e/ o di Centro di formazione professionale, aventi nel proprio territorio strutture residenziali pubbliche o convenzionate, mettono a concorso i posti disponibili per coloro che non possono accedere quotidianamente alla sede scolastica prescelta.
Il relativo bando di concorso viene approvato dal Comune stesso, d' intesa con l'Amministrazione provinciale, secondo criteri rapportati al merito, al reddito ed alla distanza. A parità di punteggio sono favoriti gli studenti a più basso reddito familiare pro - capite. I benefici vengono concessi per l'intera durata dell'anno scolastico o formativo, e vengono automaticamente confermati per gli anni successivi di corso di studi a coloro che abbiano conseguito la promozione, semprechè permanga la condizione di disagio; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, tali benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

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